Sulla professione di counselor – Leggi l’intervista a Tommaso Valeri

Articolo sul Counseling pubblicato da CoachingZone

600.000 in tutto il mondo, 3 anni di studi specifici, dotati di codice etico, non regolamentati in Italia, aiutano singoli e gruppi su un passaggio critico

In una fase di dubbi ed evoluzione della professione di counselor e del suo quadro normativo, molti si interrogano sulla situazione. Il segretario Generale di  AssoCounseling, dr. Tommaso Valleri ha risposto volentieri e in modo articolato alle nostre domande.

Cristina Volpi Editor

Qual è il quadro normativo e legislativo in cui si muove oggi il counselor in Italia?

Il counseling non è, a oggi, una professione regolamentata in Italia. Questo significa che lo Stato non ha definito né i criteri formativi né quelli di accesso. Per sopperire a tale mancanza le associazioni professionali di categoria, all’interno di un quadro rifacentesi al così detto modello accreditatorio delle professioni, hanno stabilito una sorta di auto-regolamentazione. Nel 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 (disposizioni in materia di professioni non organizzate) la quale, sostanzialmente, pur non riconoscendo direttamente la professione, sancisce che d’ora in avanti, nell’ordinamento italiano, possono coesistere due diverse tipologie di professioni: quelle regolamentate (organizzate in Ordini o Collegi) e quelle non regolamentate (organizzate in associazioni professionali di categoria). La Legge definisce inoltre quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un’associazione, ribadendo tuttavia che l’adesione da parte dei professionisti resta totalmente volontaria e che, peraltro, nessuna associazione può vantare il così detto vincolo di esclusività nel rappresentare una professione.

 

C’è identità fra “counselor” e “attività di counseling”? Ovvero si può dire che il counselor diplomato da una scuola apposita – e solo lui – può fare attività di counseling?

No, al momento non c’è questa identità poiché una professione non regolamentata, per definizione, può essere esercitata da chiunque. Restano tuttavia aperti due temi a mio avviso centrali: il primo è quello dell’etica individuale, il secondo è quello della giurisprudenza italiana che sta rapidamente evolvendo.

In merito al primo punto la domanda più ovvia è: perché qualcuno dovrebbe esercitare una professione per la quale non è formato e preparato? Anche in considerazione delle implicazioni legali che questo comporta: benché non esista infatti una Legge di regolamentazione (come per i medici, gli avvocati o i commercialisti), ognuno è comunque responsabile degli eventuali danni arrecati.

In merito al secondo punto occorre osservare che la più recente giurisprudenza di merito tende a valutare diversamente un professionista “improvvisato” da un professionista che, ancorché non regolamentato, esercita una professione a seguito di una formazione specifica, rispondendo a linee guida e codici deontologici stabiliti dalle associazioni di riferimento e sottoponendosi a una costante valutazione in itinerein merito al proprio operato e alle proprie competenze.

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